TITOLO I – Costituzione e finalità
Art. 1 – Denominazione e sede
E’ costituita l’Associazione denominata UTE’ “UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETÀ – CAPOTERRA”, con sede legale in CAPOTERRA, piazza Maria Carta n° 7, e contraddistinta dal logo, allegato al presente statuto, che verrà utilizzato in tutti gli atti ufficiali e nella corrispondenza dell’Associazione, con diritto di esclusiva. Il trasferimento della sede legale potrà avvenire all’interno dello stesso Comune senza che ciò comporti modifica dello Statuto e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo. L’Associazione è apolitica, apartitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale; essa svolge la sua attività, di durata illimitata, nel territorio del Comune di Capoterra e nei Comuni della fascia sud occidentale della Sardegna.
Art. 2 – Finalità e scopi associativi
L’Associazione ha lo scopo di:
- contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati e di favorire la partecipazione degli stessi alla vita associativa, mediante iniziative concrete quali l’attivazione di corsi periodici di lezioni, laboratori, conferenze, dibattiti e visite culturali su argomenti specifici inerenti in particolare la cultura sarda; le attività di cui sopra possono essere aperte al pubblico;
- promuovere o contribuire alla promozione della integrazione sociale e culturale delle diverse componenti territoriali in cui è articolata la comunità e il territorio di Capoterra;
- promuovere, sostenere ed attuare studi, ricerche e iniziative culturali aventi finalità di formazione permanente degli associati;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e di diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- collaborare alla elaborazione di progetti, anche con le Istituzioni Pubbliche, e altre realtà del Terzo Settore;
- promuovere stili di vita sani ed equilibrati, in particolare per favorire un invecchiamento attivo;
- organizzare incontri e dibattiti rivolti all’informazione e all’aggiornamento culturale su argomenti di attualità, su problemi di interesse generale o locale;
- istituire una sala di lettura;
- organizzare manifestazioni di carattere artistico e/o musicale;
- promuovere attività di intrattenimento nei locali dell’Associazione; organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
L’Associazione è regolamentata dal presente Statuto e la sua attività si svolge nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle disposizioni legislative in materia. Per il conseguimento degli scopi associativi l’Associazione può beneficiare dei finanziamenti pubblici in materia, previsti dalle leggi regionali, nazionali e della U.E.
Attività diverse
Il Consiglio Direttivo potrà attivare attività diverse in coerenza al disposto dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore.
Per raggiungere dette finalità l’Associazione, oltre alla Sede Centrale, può creare Sedi Staccate in Comuni diversi da quello di Capoterra.
Art. 2 bis – Quadro normativo di riferimento
L’attività è disciplinata dal presente Statuto e, dove di competenza, rispetta le modalità attuative indicate nell’annesso Regolamento. Essa si svolge nei limiti dei principi generali dell’ordinamento giuridico ed è subordinata ai dettami del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché alle vigenti leggi dello Stato che regolamentano la materia del volontariato, fra cui il D.Lgs.117 del 3 luglio 2017 cosiddetto “Codice del Terzo Settore” come corretto ed integrato dal D.Lgs.105 del 3 agosto 2018, nonché, per quanto applicabile, la Legge 12 del 22 giugno 1992 emanata dalla Regione Sardegna recante “Interventi a sostegno delle attività delle Università della terza età in Sardegna.
Titolo II – I Soci
Art 3 – Adesioni
Le adesioni all’Associazione avvengono senza alcuna distinzione di razza, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica e nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità e aconfessionalità.
L’accettazione dell’adesione è subordinata alla sottoscrizione da parte dei Soci delle condizioni che regolano i principi e le regole dell’Associazione stessa. La formalizzazione dell’accettazione avverrà a fronte della consegna da parte del Consiglio Direttivo della tessera sociale vidimata per l’Anno Accademico di riferimento, con inserimento nel libro dei Soci. Nel caso di rigetto della richiesta, il Consiglio Direttivo dovrà fornire la relativa motivazione scritta, entro 60 giorno dalla richiesta.
Le richieste di adesione devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo che delibera in merito. L’eventuale non accettazione dev’essere comunicata al Richiedente entro 30 giorni a far data dalla decisione assunta; l’aspirante associato può chiedere che sulla propria domanda deliberi l’Assemblea degli associati.
Art. 4 – Associati
Possono essere associati dell’Associazione tutte le persone fisiche che abbiano raggiunto 30 anni di età e giuridiche che ne condividono le finalità e sono mosse da spirito di solidarietà.
Gli Associati aderenti all’Associazione si distinguono in:
- Associati fondatori
- Associati ordinari
- Associati sostenitori
- Associati onorari
Art. 5 – Associati Fondatori
ono associati fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione; essi provvedono, contestualmente alla costituzione dell’Associazione, alla nomina del primo Consiglio Direttivo.
Art. 6 – Associati Ordinari
Sono Associati ordinari i cittadini adulti, italiani e/o stranieri senza alcun vincolo per quanto riguarda il titolo di studio, che condividono le finalità dell’Associazione e chiedano di aderire all’Associazione e ne ottengano il consenso da parte del Consiglio Direttivo col rilascio della tessera nominativa; con ciò sono abilitati alla fruizione dei corsi e/o laboratori e di altre eventuali attività didattiche o a prestare la loro opera come docenti, purché in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Essi hanno diritto a partecipare alle Assemblee dell’Associazione.
Art. 7- Associati Sostenitori
Sono associati sostenitori le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono in concreto a sostenere l’Associazione nel conseguimento dei suoi fini associativi.
Art. 8 – Associati Onorari
Sono associati onorari i cittadini, le associazioni e gli enti che acquisiscono particolari benemerenze nel concorrere al prestigio e alla crescita dell’Associazione. La loro adesione, su proposta del Consiglio Direttivo, deve essere ratificata dall’Assemblea Ordinaria degli Associati. Possono essere esentati dal pagamento delle quote associative con delibera del Consiglio Direttivo.
Art. 9 – Doveri e Diritti degli Associati
Tutti gli associati hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, purché iscritti nel libro dei associati da almeno 30 giorni e siano in regola con il pagamento delle quote associative. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando il diritto di recesso.
Tutti gli associati hanno eguali diritti e doveri e debbono rispettare lo Statuto dell’Associazione e gli eventuali regolamenti interni.
Il loro comportamento deve essere improntato alla massima correttezza, onestà e rigore morale.
Gli associati sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione di tutte le controversie che comunque insorgessero tra gli associati o tra i medesimi e l’Associazione e che riguardino l’interpretazione o l’applicazione delle disposizioni statutarie, di regolamento o derivanti da deliberazioni prese dagli organi associativi competenti.
Essi sono tenuti al versamento delle quote annuali di Associazione nella misura e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Hanno diritto ad acquisire tutte le informazioni sulla gestione dell’Associazione, pur senza alcuna particolare motivazione.
I Soci potranno richiedere, secondo le modalità previste dal Regolamento, direttamente o tramite professionisti di fiducia, il rilascio di una copia di documenti agli atti dell’Associazione o di Libri sociali, entro i limiti della normativa sulla privacy. Essi sono tenuti all’obbligo di riservatezza.
Art. 10 – Esclusione degli Associati
Gli Associati che contravvengono ai doveri previsti dal presente Statuto o che, con il loro comportamento, arrecano palese nocumento al prestigio e/o alle attività dell’Associazione, od operano in contrasto con le sue finalità, possono essere esclusi dall’Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. L’Associato escluso può richiedere che sulla deliberazione del Consiglio Direttivo si esprima il Collegio dei Probiviri.
Gli associati morosi da almeno 12 mesi possono essere esclusi dall’Associazione con delibera del Consiglio Direttivo e senza alcuna altra formalità.
Art. 11 – Gratuità delle prestazioni
Le funzioni attribuite agli associati in base allo statuto sono a titolo completamente gratuito personale e spontaneo. È consentito il rimborso di spese vive sostenute, purché preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Il numero dei Soci volontari deve superare quello degli operatori retribuiti. I Soci volontari verranno assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, come previsto nel Codice del Terzo Settore.
Titolo III – Gli Organi Sociali
Art. 12 – Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea degli associati
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Sindaci
- Il Collegio dei Probiviri
Art.13 – L’Assemblea Ordinaria degli associati
Partecipano all’Assemblea, con diritto di voto, tutti gli associati in regola col versamento delle quote annuali purché iscritti al libro associati da almeno 30 giorni. Ogni Socio può rappresentare per delega scritta al massimo 5 altri Soci.
L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente Consiglio Direttivo che la presiede e di norma si riunisce almeno una volta all’anno. Può essere richiesta da almeno un quarto degli associati, nel qual caso deve essere convocata entro 30 giorni dalla richiesta formulata per iscritto al Presidente con indicati gli argomenti da discutere.
L’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, in prima convocazione, almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero dei presenti.
Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. La seconda convocazione può essere indicata nell’avviso di convocazione agli associati e non può essere indetta nello stesso giorno della prima.
L’assemblea nomina un Segretario che redige controfirma il verbale che attesta le decisioni assunte.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea degli Associati, che dovrà contenere le indicazioni della data, l’ora ed il luogo dell’adunanza sia in prima che in seconda convocazione e gli argomenti all’ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della data di convocazione deve essere inviata per lettera semplice o via @mail a tutti gli aventi diritto e deve essere affisso all’albo nella sede dell’Associazione.
L’Associazione potrà utilizzare metodi di votazione con supporti di tipo informatico, le cui modalità attuative saranno definite dal Consiglio Direttivo.
Art. 14 – Delibere dell’Assemblea Ordinaria
L’Assemblea regolarmente costituita delibera sui seguenti argomenti:
- Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo
- Elezione del Presidente onorario
- Elezione del Collegio Sindacale
- Elezione del Presidente del Collegio Sindacale
- Elezione del Collegio dei Probiviri e del suo Presidente
- Approvazione dei Bilanci Preventivo e Consuntivo
- Approvazione di eventuali Regolamenti Interni
- Accettazione di donazioni e lasciti
- Ogni altro argomento proposto all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo
Art. 15 – L’Assemblea Straordinaria
L’Assemblea straordinaria è convocata per:
- le modifiche allo Statuto Sociale,
- per deliberare sullo scioglimento dell’Associazione,
- Esonero da responsabilità del Consiglio Direttivo,
- Esonero dei componenti il Consiglio Direttivo,
- Esonero dei componenti il Collegio dei Sindaci.
Viene convocata con le stesse modalità dell’assemblea Ordinaria.
Le decisioni sono assunte, in prima convocazione, con la maggioranza degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione a maggioranza dei votanti, con l’esclusione degli astenuti.
L’Assemblea, infine, delibera con almeno la presenza del 30% degli aventi diritto sulle modifiche del presente Statuto, mentre delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto sullo scioglimento dell’Associazione e su ogni altro argomento per il quale la legislazione vigente imponga una maggioranza qualificata.
In occasione dell’Assemblea Straordinaria è consentito che un associato rilasci una delega scritta ad altro associato.
Ogni socio può rappresentare un massimo di tre altri soci.
Art 16 – II Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di nove consiglieri eletti tra gli associati. Essi durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e scadono con l’Assemblea di approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio del loro mandato.
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- Il Direttore dei Corsi
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che ne stabilisce l’ordine del giorno, o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti dell’Organo essi vengono cooptati i primi dei non eletti che rimarranno in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio, in mancanza con deliberazione del Consiglio Direttivo si provvederà a cooptare altri soci.
Se venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri eletti dall’Assemblea, decade l’intero Consiglio; in tale circostanza deve essere convocata, entro 30 giorni, l’Assemblea degli Associati per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Si riunisce, di norma, almeno una volta al mese e la sua convocazione può essere richiesta da 1/3 dei suoi componenti specificando gli argomenti da trattare.
Art. 17 – Compiti dei Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è l’organo di gestione dell’Associazione può deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell’Assemblea degli associati. È responsabile delle attività dell’Associazione, ad eccezione di quelle espressamente delegate dall’Assemblea a specifici organi che ne rispondono a quest’ultima.
Spetta al Consiglio Direttivo:
- l’attuazione delle delibere dell’Assemblea dei associati;
- l’organizzazione delle attività associative e la nomina dei coordinatori delle iniziative formative;
- la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; i bilanci debbono essere corredati da una relazione sulla gestione;
- la nomina dei delegati a rappresentare l’Associazione in seno alle organizzazioni cui l’Associazione stessa aderisce;
- la predisposizione dell’ordine del giorno di convocazione dell’Assemblea;
- l’ammissione dei nuovi associati;
- l’attuazione di tutti gli adempimenti previsti dal presente Statuto.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, associati che intendano formulare specifiche proposte, o che possiedano particolari competenze in ordine agli argomenti da discutere; il Consiglio Direttivo può avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti della collaborazione, anche a titolo oneroso, di esperti estranei all’Associazione.
Di ciascuna riunione viene redatto un verbale che viene trascritto sull’apposito registro e viene firmato dal Segretario redigente e dal Presidente.
Un estratto per riassunto del verbale contenente le delibere assunte deve essere esposto nella bacheca posta nei locali dell’Associazione, per 15 giorni consecutivi; la pubblicazione deve avvenire entro 7 giorni dall’adozione delle decisioni.
Art. 18 – Il Presidente e il Vice Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione; ha l’uso della firma sociale, convoca e presiede il Consiglio Direttivo.
Egli coordina le attività dell’Associazione, cura l’attuazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e con propria delibera può attribuire compiti specifici al Vice Presidente.
Assume tutte le opportune iniziative atte a garantire il regolare funzionamento della Associazione e a promuoverne la crescita e lo sviluppo.
In caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice Presidente.
Art. 18Bis II Presidente Onorario
l Presidente Onorario è Socio onorario di diritto.
Deve essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8. Egli viene eletto dall’Assemblea Ordinaria, subito dopo elezione del Consiglio Direttivo e su designazione e proposta di quest’ultimo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente Onorario partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a tutte le attività dell’Associazione; interviene e presiede le funzioni solenni, quali l’inaugurazione dell’Anno Accademico, le cerimonie ufficiali con le Autorità Civili, Religiose, Militari. etc.
Art. 19 – II Segretario
Il Segretario svolge tutti i compiti amministrativi necessari per il buon funzionamento dell’Associazione; redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e provvede alla custodia ed all’aggiornamento dei libri sociali.
Art. 20 – II Tesoriere
Il Tesoriere cura la contabilità dell’Associazione.
In particolare egli provvede:
- alla elaborazione dei bilanci preventivo e consuntivo di ciascun esercizio finanziario da sottoporre all’approvazione dei Consiglio Direttivo;
- all’aggiornamento ed alla custodia dei registri e documenti contabili previsti dalla legislazione vigente;
- alla esazione delle quote associative e ai pagamenti delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo;
- ai pagamenti verso i terzi creditori dell’Associazione;
- alla gestione di un fondo per le spese di modesta entità, destinato ai pagamenti per contanti;
- per determinate attività di particolare rilevanza e su delega del Presidente, il Tesoriere
potrà avvalersi della collaborazione di Soci, di Dipendenti o di Terzi.
Art. 21 – Il Collegio Sindacale
II Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i associati esperti in materia amministrativo – contabile.
In caso di indisponibilità degli associati a ricoprire la suddetta carica, l’Assemblea può nominare degli esperti estranei all’Associazione secondo i requisiti professionali di cui all’art. 2397 C.C. e seguenti, fissando contestualmente il compenso annuo loro spettante.
L’Assemblea degli associati nomina il Presidente. I Sindaci restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Essi hanno il compito di:
- controllare l’andamento amministrativo-contabile e il rispetto della legge statutale dell’Associazione e la corrispondenza dei bilanci alle scritture contabili;
- relazionare all’Assemblea dei associati sul bilancio consuntivo presentato dal Consiglio Direttivo.
Esercitano il loro mandato in conformità delle norme di cui agli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.
Delle verifiche fatte agli atti contabili dell’Associazione, sia singolarmente sia collegialmente, dovrà essere redatto specifico verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti.
Art.22 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti e sono nominati dall’Assemblea dei associati. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di cessazione di uno dei Probiviri nel corso dell’esercizio sociale subentra il supplente più anziano in età.
Titolo IV – Risorse Economiche – Patrimonio – Bilanci
Art. 23 – Risorse economiche
Costituiscono risorse economiche dell’Associazione:
- le quote associative annuali;
- i contributi, le donazioni e i lasciti.
Art. 24 – Patrimonio dell’Associazione. Donazioni e lasciti
II patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili cd immobili ad essa pervenuti in proprietà, destinato esclusivamente alle attività sociali. Sono esclusi quelli di proprietà dei Soci o di terzi, concessi all’Associazione in comodato d’uso.
Le donazioni e i lasciti debbono essere accettati dall’Assemblea che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. II Presidente attua la delibera dell’Assemblea e ne compie i relativi atti giuridici.
Art. 24 bis Gestione dei Fondi
Tutti i fondi gestiti dall’Associazione sono depositali presso Istituti di Credito con firma del Presidente o/e del Tesoriere e, in loro assenza, del Vice Presidente o/e del Segretario Generale.
I pagamenti disposti dall’Associazione dovranno essere di norma effettuati a mezzo di assegni di cc, salvo che per le spese minute di cui al precedente articolo 20. E’ inoltre possibile realizzare acquisti o pagamenti attraverso bonifici, anche online dai cc dell’Associazione. In tal caso il Presidente Ordinario e il Tesoriere utilizzano, separatamente ed individualmente, i propri codici supportati da altrettanti dispositivi elettronici dell’uso dei quali ognuno di essi si assume la propria responsabilità.
È fatto divieto di distribuire avanzi di gestioni e fondi ai Soci e simili. È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Art. 25 – Bilanci
L’Esercizio sociale dell’Associazione decorre dal primo gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo devono essere approvati dall’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Sino all’approvazione del Bilancio Preventivo il C.D. è autorizzato a spendere in 12mi del bilancio preventivo dell’anno precedente.
L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione.
Entrambi i bilanci devono essere depositati in segreteria nei quindici giorni che precedono le date di convocazione delle rispettive Assemblee a disposizione degli associati che intendano prenderne visione.
Art. 25 bis – Libri sociali
In conformità alle indicazioni previste dal Codice del Terzo Settore, l’Associazione tiene i seguenti Libri sociali:
- Libro Soci;
- Libro verbali Assemblee dei Soci;
- Libro verbali Consiglio Direttivo;
- Registro dei volontari;
- Libro verbali organo di controllo.
Titolo V – Le Attività Associative
Art.26 – Programmazione e Collaborazioni
Le attività dell’Associazione sono programmate dal Consiglio Direttivo.
Per ciascuna iniziativa (corsi, laboratori, ricerche, ecc.) il Consiglio Direttivo nomina un Coordinatore e un Vice, ai quali viene attribuita la piena responsabilità dell’attività sul piano organizzativo e culturale.
Per il conseguimento delle finalità associative l’Associazione coopera con altri soggetti pubblici o privati e si avvale della collaborazione dei associati particolarmente esperti nelle specifiche materie.
L’Associazione, per particolari esigenze, può anche assumere dipendenti o avvalersi di collaboratori terzi, nel pieno rispetto della legislazione vigente.
Può essere stipulata apposita polizza assicurativa anche a tutela dell’Associazione e dei suoi Organi direttivi per la responsabilità derivanti dallo svolgimento delle loro funzioni.
Titolo VI – Scioglimento – Disposizioni transitorie e finali
Art. 27 – Scioglimento trasformazione, fusione dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea Straordinaria secondo le modalità previste dal presente Statuto; il patrimonio dell’Associazione, in tale caso, verrà devoluto, su delibera dell’Assemblea stessa, ad altri ETS, previo parere RUNTS enti che perseguono finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Nel caso di fondi residui saranno devoluti alla Fondazione Italia Sociale. La trasformazione, fusione e scissione dell’Associazione potranno avvenire con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci a maggioranza qualificata.
Art. 28 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le leggi e i regolamenti vigenti in materia, in quanto compatibili.